Il 22 giugno i giudici del tribunale del Riesame di Genova hanno stabilito che la cannabis light e derivati non possono essere sequestrati preventivamente se il THC è inferiore allo 0.5%.
La sentenza è arrivata dopo che un commerciante di Rapallo, difeso dall’avv. Salvatore Bottiglieri, si era rivolto al Tribunale del Riesame di Genova in seguito al sequestro di infiorescenze e prodotti derivati dalla cannabis light, avvenuto il 3 giugno. I giudici hanno dato ragione al commerciante disponendo la restituzione della merce.
Secondo i giudici, manca una norma che stabilisca quale sia la percentuale di principio attivo che rende un prodotto con effetti psicotropi.
Una circolare del Ministero dell’Interno datata 31 luglio 2018, fissa il limite di THC all’0,5%. Nel dubbio però, il pm non può sequestrare la merce ma prelevare campioni da analizzare.
È la prima pronuncia dopo la sentenza del 30 maggio della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Penali Unite che aveva giudicato sulla liceità della commercializzazione della cannabis light. La Cassazione ha stabilito che possono essere venduti prodotti contenenti cannabis ma privi di capacità drogante.
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